Min.Lavoro: figura del preposto – chiarimenti

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare: 

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

Fonte: Ministero del Lavoro1

IDONEITA’ TECNICA CON ESAME FINALE PRESSO VIGILI DEL FUOCO

Sono aperte le iscrizioni per il corso antincendio rischio medio e rischio alto, finalizzato all’ ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO D’IDONEITA’ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA.

 A chi è rivolto il corso?

  • Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio antincendio che operano all’interno dei luoghi di lavoro elencati nell’Allegato IV del D.M. 02/09/2021, a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per addetti antincendio, che debbano superare una prova tecnica (esame) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. A superamento della prova tecnica, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco VVF rilascia l’attestato di idoneità tecnica addetti antincendio.
  • Il corso è rivolto anche a chi vuole effettuare la formazione antincendio per arricchire il proprio curriculum ed avere maggiori chance lavorative; spesso è prerequisito per molti lavori.

Come si svolge il corso?

Lo svolgimento delle lezioni sarà organizzato secondo le seguenti modalità:

2 lezioni teoriche

1 lezione pratica

Esame presso i VVf a data indicata dall’ente

 Come si svolge l’esame antincendio presso i VVF?

L’esame antincendio presso i Vigili del Fuoco (VVF) si articola in tre parti: un test scritto, una prova orale e una prova pratica.

Una prova scritta durante la quale è prevista la compilazione da parte del candidato di un questionario propedeutico. Il questionario, costituito da 30 domande  (20 della tipologia VERO/FALSO e 10 della tipologia Risposte Multiple) si si ritiene superato se il candidato risponde correttamente al 50% + 1 dei quesiti. I quesiti sono estratti in maniera automatica dai seguenti database contenenti tutte le domande d’esame previste dal Ministero dell’Interno.

Una prova orale che verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative;

Una prova pratica che consisterà in:

Uso estintori (obbligatoria per tutti)

Uso dei naspi e idranti (obbligatoria per le aziende a rischio di incendio elevato).

Conoscenza autoprotettori e maschere (a discrezione della Commissione esaminatrice).

Al termine delle prove di accertamento tecnico, la Commissione esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato (idoneo o non idoneo), che terrà conto della capacità e della tecnica di intervento dimostrata dal candidato durante le tre fasi dell’ accertamento.