Corso di formazione per Operatore Laser – Online

Questo corso di formazione mira a garantire che gli operatori laser acquisiscano una comprensione completa dei rischi associati all’uso del laser e delle misure preventive necessarie per garantire un ambiente di trattamento sicuro. Al completamento del corso, gli operatori saranno in grado di eseguire trattamenti laser in modo sicuro ed efficace, contribuendo così alla soddisfazione e alla sicurezza dei pazienti.

Il corso è fruibile interamente On-line

Costo: 40,00 euro

 

Validità del corso su tutto il territorio nazionale

La validità del nostro corso su tutto il territorio nazionale è garantita dal punto 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012 che recita “[…] gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale […]” recependo il principio di reciprocità e della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all’interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali ai sensi della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007.

Obiettivi formativi

Programma del corso:
Modulo 1: Introduzione alla Tecnologia Laser
Principi di base della tecnologia laser.
Tipi di laser utilizzati nei trattamenti estetici e le loro applicazioni.
Rischi e benefici dei trattamenti laser.
Legislazione e normative pertinenti.
Normativa della sicurezza d. lgs. 81/08
Normativa della sicurezza: Rischio da esposizione a campi elettromagnetici emessi delle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico
Dispositivi di protezione individuale
Documentazione che accompagna ogni apparecchiatura

Modulo 2: Sicurezza e Gestione del Rischio
Rischi associati all’utilizzo del laser in ambito estetico.
Precauzioni di sicurezza per proteggere il paziente e l’operatore.
Gestione dei rischi durante i trattamenti laser.
Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature di sicurezza.

Modulo 3: Valutazione del Paziente e Consulenza
Valutazione dell’idoneità del paziente ai trattamenti laser.
Consultazione pre-trattamento e analisi del fototipo cutaneo.
Gestione delle aspettative del paziente e informazioni sui trattamenti.
Modulo 4: Procedure Operative
Preparazione dell’area di trattamento e dell’apparecchiatura laser.
Impostazione dei parametri del laser in base al tipo di trattamento.
Tecniche di trattamento corrette e protocolli operativi.
Gestione delle emergenze e delle complicanze.

Modulo 5: Pratica Clinica e Supervisione
Sessioni di pratica clinica sotto la supervisione di un operatore esperto.
Applicazione delle competenze apprese nei trattamenti reali.
Feedback e valutazione delle prestazioni.
Modulo 6: Aggiornamenti e Formazione Continua
Mantenimento della competenza attraverso l’apprendimento continuo e l’aggiornamento professionale.
Partecipazione a corsi di formazione avanzata e conferenze del settore.
Revisione periodica delle procedure e delle linee guida.

Min.Lavoro: figura del preposto – chiarimenti

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare: 

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

Fonte: Ministero del Lavoro1