Aggiornamento Dirigenti (6 ore)

Obbiettivi formativi

Il corso di Aggiornamento per Dirigenti, previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è studiato per illustrare ed approfondire gli obblighi e le responsabilità delle principali figure incaricate ai sensi del D.Lgs. 81/08  a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, approfondendo in particolare le tematiche relative alle responsabilità e deleghe aziendali, con particolare riguardo alle più recenti novità normative. Il corso approfondirà anche la giurisprudenza sulle responsabilità dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché le responsabilità degli enti secondo il D.Lgs. 231/01.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto ai lavoratori che all’interno dell’azienda sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono il rispetto delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il corso e’ indicato per capireparto, capocantiere, capisquadra, dirigenti, capiturno, capiofficina, caposala, geometri, periti, ingegneri, architetti, ecc.

Durata: 6 ore

Riferimenti legislativi

  • Articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
  • ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Programma

  • Approfondimenti giuridico-normativi.
  • Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
  • Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
  • Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Modalità di fruizione

Il corso è fruibile online nel rispetto della normativa vigente in materia (ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Conseguimento dell’attestato

L’attestato di frequenza, viene rilasciato solo ed esclusivamente se il test di verifica avrà esito positivo. Qualora il test di valutazione finale online non venga superato, sarà possibile ripeterlo ogni 24 ore.